Il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 80 del 6 aprile 2018 ha istituito la figura professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (A.S.O.). Dopo più di un anno dalla pubblicazione della norma, a che punto è la sua introduzione?
L’assistente di studio lavora fianco a fianco con il dentista e con il personale sanitario, assistendoli durante la prestazione clinica e affrontando le mille difficoltà quotidiane dello studio: l’accoglienza dei pazienti, la gestione delle loro necessità, la predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, il rapporto con i fornitori, solo per citarne alcune. Si tratta dunque di un ruolo chiave per il buon funzionamento e la crescita di uno studio odontoiatrico e, pertanto, ad altissimo livello di fidelizzazione reciproca tra datore di lavoro e dipendente.
ANDI ha sempre avuto un occhio di riguardo per questa figura, organizzando e promuovendo corsi di qualifica e accogliendo più che positivamente la professionalizzazione del suo ruolo in Italia. Ben venga, pertanto, il riconoscimento istituzionale di questa professione, senza però sottovalutare alcune importanti problematiche sindacali e legate alla gestione degli studi.
La norma stabilisce che, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (pubblicato nella G.U. del 6 aprile 2018) e per un periodo successivo non superiore a 24 mesi, possano essere assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla Poltrona privi dell’apposito titolo, fermo restando l’obbligo per gli stessi di acquisire l’attestato di qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico entro trentasei mesi dall’assunzione. Gli stessi saranno obbligati a frequentare, in seguito, eventi formativi di aggiornamento per un totale di almeno 10 ore l’anno (non necessariamente in un unico corso, ma anche in più riprese tra gennaio e dicembre).
Sarà quindi possibile assumere un’ASO priva della qualifica fino e non oltre il 20 aprile 2020. L’ASO assunta in “deroga” avrà poi 36 mesi di tempo dalla data di assunzione per frequentare un corso di formazione (di 700, 320 o 280 ore) riconosciuto dalla Regione presso un Ente di formazione accreditato e sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di Assistente di Studio Odontoiatrico. Il costo dei corsi qualificanti e delle ore di aggiornamento sarà a carico dei dipendenti, mentre i datori di lavoro dovranno garantire la possibilità di frequenza.
L’Emilia Romagna ha recepito la norma molto meglio di altre regioni, anche grazie alla mediazione del dipartimento regionale ANDI Emilia Romagna, offrendo la possibilità, al momento unica in Italia, di frequentare il corso da 280 ore a chi ha solo un anno di esperienza consecutiva.
La mancata formazione e il mancato aggiornamento comporteranno problemi sia ai datori di lavoro (ai quali dal prossimo anno potrà essere contestato di avere in forza personale non qualificato), sia ai dipendenti, che rischieranno di perdere la qualifica in loro possesso. È pertanto dovere dei soci verificare la frequenza dei corsi e dei dipendenti parteciparvi; inoltre, tutta la documentazione attestante la qualifica e gli aggiornamenti dovrà essere conservata in studio, per poterla esibire in caso di controlli.
Altra questione è quella concernente il titolo di studio necessario per accedere ai corsi di qualifica ASO. Il DPCM che ha introdotto il profilo professionale dell’ASO all’art. 6 specifica che i requisiti di accesso al corso che dà la qualifica sono “l’adempimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente”; quindi sarà possibile accedere ai corsi solo dopo aver concluso perlomeno il bienno di scuola secondaria superiore.
Discorso diverso, invece, va fatto per chi già svolge le mansioni di assistente alla poltrona e deve sanare la sua posizione: per queste persone sarà possibile iscriversi ai corsi anche con la licenza media.
La norma prevede, inoltre, l’esenzione dal conseguimento dell’attestato per coloro che abbiano o abbiano avuto un inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona e possano documentare (attraverso contratti, buste paga, DVR, ecc.) un’attività lavorativa, anche svoltasi e conclusasi in regime di apprendistato, non inferiore a trentasei mesi, non necessariamente consecutivi, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto.
A tutti coloro che desiderano o per i quali corre l’obbligo di frequentare i corsi qualificanti, ricordiamo che ANDI ha siglato un accordo con IRECOOP. Per maggiori informazioni e iscrizioni, visita la pagina IRECOOP.
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